La "preferenza" attribuita ai creditori dell'eredità beneficiata ed ai legatari sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori personali dell'erede - abstract in versione elettronica
risorse provenienti dall'eredità accettata con beneficio d'inventario, a norma dell'art. 490, comma 2, n. 3, c.c. Il significato e il modo di operare